CCNL aziende cartotecniche Parte IVParte IV

Art. 15

RETRIBUZIONE

In vigore dal 9 dic 1960
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente. In case che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni i pagamenti, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri emendamenti costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-15-3

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