CCNL aziende cartotecniche Parte IVParte IV

Art. 14

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 9 dic 1960
Agli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21% anno di età presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza sarà corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito già concesso, o da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni. Tale aliquota è calcolata sul minimo tabellare di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, in vigore ai 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sarà applicata sui minimi tabellari di stipendio mensile, aumentati della indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, mentre per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sarà effettuato al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione col 1 gennaio successivo, Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. In ogni caso però, la migliore condizione determinata o da determinarsi per l'impiegato con gli scatti di anzianità nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione, sarà conservata fino a che non venga assorbita dal maturare degli scatti di anzianità nella nuova categoria di assegnazione. Norme transitorie. a) Per l'anzianità maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti già maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi confederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfetarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato. uomo donna impiegato di 1ª categoria......... 450 450 impiegato di 2ª categoria......... 375 330 impiegato di 3ª categoria A)...... 325 285 impiegato di 3ª categoria 13)..... 300 265 b) Con decorrenza 1 giugno 1954, le quote forfetarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo: uomo donna impiegato di 1ª categoria......... 18 18 impiegato di 2ª categoria......... 15 13 impiegato di 3ª categoria A)...... 13 11 impiegato di 3ª categoria B)...... 12 11 c) Con decorrenza 10 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianità maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di stipendio conglobato. d) Gli aumenti periodici di anzianità successivi al 1 giugno 1952 che vengono a maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1954 in poi (data di inizio della nuova contingenza) dovranno essere calcolati anche sull'importo della, nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-14-3

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