CCNL 12 marzo 1959 parte IIIParte TERZA

Art. 12

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI

In vigore dal 15 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' o comunque oltre, le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall' per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento. È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore, da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quelle predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo. Nessun impiegato può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale): per la prima ora...................... 25 % per le ore successive................. 35 % 2) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi............................... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati........................... 50 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni.......................... 4 % turni notturni........................ 25 % 5) lavoro straordinario festivo............ 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compre- so e non compresoin turni avvicendati) per la prima ora...................... 60 % per le ore successive................. 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all' (48 o 60) sarà applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui allart. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-12-3

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