CCNL 12 marzo 1959 parte III›Parte TERZA
Art. 15
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 15 dic 1960
L'impiegato, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa societa) ha diritto, nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali calcolati secondo le seguenti norme:
a) per l'anzianità di servizio maturata antecedentemente al 14 giugno 1952, l'importo di ciascun aumento viene fissato nelle seguenti quote, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva l'impiegato alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita>.
All'impiegato attualmente in servizio viene riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937.
b) gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati nella misura, del 5% del minimo stipendiale della indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione del biennio.
Nel caso di variazione dei minimi stipendiali gli aumenti dovranno essere ricalcolati, con effetto immediato; mentre per quanto riguarda le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo verrà effettuato soltanto al termine di ciascun anno solare, con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio alla categoria superiore deve essere mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati - limitatamente agli aumenti successivi al 14 giugno 1952 - con i criteri di cui al punto 7) del presente articolo.
Sempre nel caso di passaggio alla categoria superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso verrà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità nella nuova categoria.
Gli aumenti periodici di anzianità già maturati o da maturare, non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè gli assegni di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Però gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-15-3