CCNL 12 marzo 1959 parte III›Parte TERZA
Art. 14
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
In vigore dal 15 dic 1960
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria, è fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
È ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma dell', in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono stati assegnati.
Per l'impiegata, adibita a mansioni di concetto di particolare l'importanza, a parità di rendimento degli norme, si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-14-3