CCNL 12 marzo 1959 parte IIIParte TERZA

Art. 11

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 15 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell' e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite: c) le seguenti dodici festività: 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio - Epifania 3) 19 marzo - S. Giuseppe 4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto - Assunzione 9) 1 novembre - Ognissanti 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione 11) 25 dicembre - S. Natale 12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festività del S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. In caso di coincidenza di una o più delle festività di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fr"" di loro o con la domenica o con il giorno destinato ai riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla, retribuzione mensile, per ciascuna delle festività di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'. Per ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza, (on esso, una giornata di intera retribuzione. Nei casi sopra, indicati per gli impiegati normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base india, risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b), c) e d) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo della presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-11-3

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