CCNL 12 marzo 1959 parte III›Parte TERZA
Art. 16
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 15 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1) e 2) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-16-3