CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 13

RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

In vigore dal 15 dic 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purchè esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-13

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