CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 17

GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO

In vigore dal 15 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell' e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festività: 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio: Epifania 3) 19 marzo: S. Giuseppe 4) Lunedi di Pasqua, giorno dell'Angelo 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno: SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto: Assunzione 9) 1 novembre: Ognissanti 10) 8 dicembre: Immacolata Concezione 11) 25 dicembre: S. Natale 12) 24 dicembre: S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festività del S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. Il trattamento economico spettante agli operai in occasione delle festività di cui sopra è regolato come 1) per i giorni di cui al punto b) - qualora non vi sia prestazione d'opera verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; - qualora vi sia prestazione d'opera, all'operaio deve essere corrisposta, in aggiunta alla, retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo. 2) Per i giorni di cui al punto c): - qualora non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola i quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; - in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo. 3) Per la festività del S. Patrono: - qualora non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'ora rio normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività; - in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la intera retribuzione per le ore lavorate come in giorno 4) Per il giorno di Pasqua: In via eccezionale ed in relazione alla particolare caratteristica di tale festività si conviene di corrispondere in coincidenza con essa, l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad 8 ore. In caso di coincidenza di una o più delle festività di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, sarà corrisposto all'operaio il trattamento economico previsto per ciascuna delle predette festività di cui ai punti b), c) d). In caso di coincidenza della festività del S. Patrono con la domenica, tale trattamento verrà ragguagliato ad un sesto dell'orario settimanale di stabilimento. Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda, gli operai retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Per quelli normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella, retribuzione sulla base media risultante nel ciclo completo di turni effettuati. Per i casi di assenza dal lavoro, valgono le vigenti disposizione legislative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-17

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