CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 16
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
In vigore dal 15 dic 1960
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge.
In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) è vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14
2) è vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su cariole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgono in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni, e le donne di qualsiasi età a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore ore comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) è vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita, tabella allegata alla sopracitata legge);
6), è vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-16