CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 15
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 15 dic 1960
Come previsto della relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Il riposo compensativo sarà normalmente effettuato la settimana seguente al giorno prestabilito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-15