CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 22
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 15 dic 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita, al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.
Per gli operai che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione deve essere conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Agli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario superiore alle 8 ore giornaliere, la gratifica natalizia viene corrisposta in ragione di 25 giornate di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-22