CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 23

PREMI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 15 dic 1960
All'operaio, sia uomo che donna, che ultimerà presso la stessa azienda il declino o il quindicesimo o il ventesimo anno di anzianità continuativa, sarà corrisposto "una tantum" un premio ragguagliato nel primo caso a 125 ore, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. I premi di cui al comma precedente o alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. Nel caso in cui l'operaio venga licenziato non per motivi disciplinari, successivamente al compimento di nono o del quattordicesimo o del diciannovesimo anno di anzianità, l'importo del premio di anzianità che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventesimo anno sarà versato all'azienda alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, la mancanza di queste, alla Cassa Mutua di Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio è causata dal decesso dell'operaio, oppure ha luogo quando questi ha già acquisito il diritto alla pensione legale di vecchiaia, il premio di cui al precedente comma sarà versato all'operaio stesso o ai suoi aventi diritto, anziché alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o alla Cassa Mutua Malattia. Norma transitoria all'. Agli operai che alla data del 1 marzo 1959 hanno già compiuto il quindicesimo anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, ma non ancora il ventesimo, deve essere corrisposto, con l'entrata in vigore del contratto, il secondo premio pari a 125 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso; all'atto del compimento del ventesimo anno di anzianità agli operai suddetti verrà corrisposto il terzo premio, nella misura di 150 ore di retribuzione di fatto, compresa l'indennità di contingenza in vigore all'atto della maturazione del diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-23

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