CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 9

ABITI DA LAVORO

In vigore dal 15 dic 1960
a) In relazione alle particolari caratteristiche dell'industria cui si riferisce il presente contratto, le aziende, all'atto della conferma in servizio dell'operaio, gli forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro. A tale fornitura non avranno diritto gli operai che si trovino nelle condizioni di cui al punto b) e quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi. L'azienda rinnoverà di anno in anno agli operai di cui sopra gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa nella misura del 90%, a meno che l'operaio non vi rinunci. b) Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, le aziende forniranno gratuitamente in uso l'abito da lavoro con rinnovo gratuito ed adeguato al grado di usura che le lavorazioni stesse, per loro natura, producono, tenendo presente la necessità di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene dei lavoro. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai: addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale; addetti ai bottali di tintura al cromo; addetti all'estrazione delle pelli dai calcinai; addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro; addetti alla salatura delle pelli grezze; addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina; nonché gli operai addetti alle lavorazioni che comportino un equivalente deterioramento del vestiario. Agli operai addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino nelle condizioni di cui ai comma a) e b), dovrà essere fornito gratuitamente in uso l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del ricambio, degli stessi citati criteri. c) Agli operai di cui ai punti a) e b) che per le mansioni che svolgono si trovino in condizioni particolari, saranno assegnati i seguenti indumenti speciali secondo le esigenze di lavorazione: cappa di tela o grembiule, zoccoli o stivali di gomma, guanti di gomma, occhiali, maschere, ecc. d) L'abito da lavoro di cui sopra consiste: per gli uomini, di pantaloni e giacca oppure di tuta, a seconda delle caratteristiche della lavorazione; per le donne, di un taglio di stoffa per grembiule; per coloro che sono addetti ai laboratori chimici, di un camice. Le tute, i camici e i tagli per i grembiuli saranno normalmente di cotone, di canapa o misti. e) Gli operai sono tenuti ad indossare l'abito da lavoro nell'interno dello stabilimento, in normali condizioni di pulizia e decoro ed a curarne la riparazione e la pulizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-9

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