CCNL 12 marzo 1959 parte III›Parte TERZA
Art. 17
TREDICESIMA MENSILITA
In vigore dal 15 dic 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato in occasione della ricorrenza, natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.
Per gli impiegati che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia, risultino addetti continuamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-17-3