CCNL 12 marzo 1959 parte IIIParte TERZA

Art. 10

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 15 dic 1960
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-10-3

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