CCNL 12 marzo 1959 parte IIIParte TERZA

Art. 5

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 15 dic 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-5-3

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