CCNL 12 marzo 1959 parte III›Parte TERZA
Art. 5
CUMULO DI MANSIONI
In vigore dal 15 dic 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-5-3