CCNL 12 marzo 1959 parte IIIParte TERZA

Art. 7

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

In vigore dal 15 dic 1960
A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica, e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e semprechè abbia superato come operaio l'anzianità di servizio di 6 anni, di un'anzianità convenzionale impiegatizia pari a 6 mesi ogni due anni della anzianità di servizio operaia. All'operaio che consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si interrompa quindi la maturazione di uno dei premi di anzianità di cui all' della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio, con le modalità sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente e dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, è ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, per quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dall' della collegata regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto e "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, di una anzianità convenzionale impiegatizia pari a 6 mesi ogni 2 anni dell'anzianità maturata, presso l'azienda, sia come operaio e sia come appartenente alla qualifica speciale e semprechè questa anzianità complessiva sia superiore a 6 anni Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, l'anzianità convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianità già riconosciutagli nella, precedente qualifica speciale a norma degli della relativa collegata regolamentazione. Le norme relative al premio di anzianità di cui agli ultimi tre comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia. Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianità, è considerata utile agli effetti della presente regolamentazione, la intera anzianità per il servizio prestato nella qualifica speciale, come riconosciuto a norma dell' e della sua norma transitoria della relativa collegata regolamentazione, con l'avvertenza che il lavoratore godrà nella qualifica impiegatizia del numero degli aumenti periodici residui. Inoltre per l'istituto di cui trattasi, sempre nei caso le] passaggio in questione, valgono le stesse norme previste dall' dell' presente regolamentazione per quel che concerne la non assorbibilità degli aumenti di merito o degli aumenti periodici già maturati o da maturare, il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati all'atto del passaggio e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi ai gradi della qualifica di provenienza. Nel caso ai dimissioni, date successivamente al passaggio di qualifica, l'anzianità utile, agli effetti della attribuzione della aliquota dell'indennità di licenziamento di cui al successivo , è quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione. Norma transitoria all'. Nei confronti del lavoratore passato alla qualifica impiegatizia prima della entrata in vigore del presente contratto troverà applicazione ove ne ricorra il caso, sia la norma contenuta nel secondo comma dell' A), sia la norma transitoria all' della collegata regolamentazione per gli operai.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-7-3

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