CCNL del 20 novembre 1956
Art. 44
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO
In vigore dal 24 nov 1960
All'operaio licenziato non per motivi disciplinari sarà corrisposta una indennità nella misura seguente:
6 giorni di paga per ciascuno dei primi 5 anni di anzianità ininterrotta;
11 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 5 e fino agli 11 anni;
13 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre gli 11 e fino ai 17 anni;
15 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 17 anni.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
Le misure dell'indennità di cui sopra si adottano per le anzianità maturate dal lavoratore a partire dal primo gennaio 1949 e sono calcolate in base all'intera retribuzione (paga, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento, rateo della gratifica natalizia).
Per l'anzianità già maturata al 1 gennaio 1949 la indennità di licenziamento sarà corrisposta, nella seguente misura:
4 giorni di paga per ciascuno dei primi 2 anni di anzianità ininterrotta;
5 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre il 2° anno e fino al 10°;
6 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni dai anzianità ininterrotta oltre il 10° anno.
La indennità di cui al 4° comma del presente articolo assorbe, fino a concorrenza, quella prevista da precedenti contratti collettivi che fossero stati applicati o potessero essere ritenuti applicabili ai lavoratori o alle imprese regolate dal presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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