CCNL del 20 novembre 1956

Art. 42

UTENSILI E MATERIALI

In vigore dal 24 nov 1960
L'operaio riceverà in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni. L'operaio rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione. L'operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso e logorio, sempre che siano a lui imputabili. L'operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.
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