CCNL del 20 novembre 1956
Art. 45
INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di dimissioni l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità prevista dall':
a) il 50% per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) il 75% per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni.
L'intero trattamento di cui alla lettera c) è dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o puerperio; lo stesso trattamento sarà usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.
Storico versioni
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