CCNL del 20 novembre 1956

Art. 48

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 24 nov 1960
a) La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge con le deroghe ed eccezioni previste dalla stessa e da eventuali accordi interconfederali. b) L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia. La retribuzione per la nona e la decima ora dei lavoratori cui al punto b) è stabilita nella misura del 40% (quaranta per cento) della normale retribuzione conglobata.
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