CCNL del 20 novembre 1956
Art. 52
LAVORO A TURNO
In vigore dal 24 nov 1960
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti al turno di notte sarà corrisposto un compenso del 10% sulla retribuzione oraria, determinata dividendo la retribuzione mensile per 200, e sulla quota/ oraria della contingenza.
La retribuzione mensile da considerare a tale effetto sarà costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento.
Storico versioni
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