CCNL del 20 novembre 1956
Art. 47
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 24 nov 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta e che non sarà superiore a mesi due.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore a quella minima stabilita dal presente contratto per la categoria alla, quale il lavoratore viene assegnato e verrà corrisposta per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuto dopo il compimento della metà del periodo stabilito nel primo comma, il periodo di prova riprendere il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia o l'infortunio e ferma restando la facoltà di recesso di cui al comma terzo - purchè a seguito di accertata guarigione il lavoratore riprenda il lavoro entro un periodo massimo di quindici giorni dall'inizio dell'interruzione.
L'applicazione di tale norma potrà essere richiesta dal lavoratore per una volta sola.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio, a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con le stesse mansioni.
Storico versioni
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