CCNL del 20 novembre 1956

Art. 49

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 24 nov 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'Azienda trattiene il lavoratore sul luogo di lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, a tutte le indennità relative compresa quella sostitutiva del preavviso.
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