CCNL del 20 novembre 1956

Art. 43

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che dovrà essere comunicata per iscritto. I termini sono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianità: fino a 5 anni compiuti 6 giorni; oltre i 5 anni e fino a 10 compiuti 9 giorni; oltre i 10 anni compiuti 12 giorni. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del predetto termine di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
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