CCNL del 20 novembre 1956
Art. 39
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di malattia o infortunio il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto senza interruzione di anzianità, per un periodo massimo di sei mesi se con anzianità di servizio non superiore ad 8 anni e di 8 mesi se con anzianità di servizio superiore ad 8 anni.
Trascorsi tali periodi, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per la persistenza della malattia o delle conseguenze della malattia stessa o dell'infortunio, il rapporto di lavoro sarà risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennità previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'.
Per il trattamento di malattia o di infortunio valgono le norme di carattere generale.
Storico versioni
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