CCNL del 20 novembre 1956

Art. 15

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 24 nov 1960
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto: I) Con la perdita dell'indennità di preavviso, una non delle altre indennità. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in in anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie: b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, semprechè l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda; e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro, e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale; f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell', semprechè nella mancanza stessa non si riscontri il dolo; g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'Azienda con danno dell'Azienda stessa; h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'. II) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa, perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari; b) furto o danneggiamento volontario al materiale della Azienda; c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili; d) esecuzione entro i locali dell'Azienda di lavori per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'Azienda stessa; e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; g) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell' qualora vi sia dolo.
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