CCNL del 20 novembre 1956

Art. 34

PREMIO DI ANZIANITÀ

In vigore dal 24 nov 1960
Agli operai, all'atto del compimento del decimo anno e del ventesimo anno di anzianità continuativa presso la stessa Azienda, calcolata a partire dal 1 gennaio 1949, verrà corrisposto una volta tanto un premio di anzianità nelle seguenti rispettive misure: al compimento del 10° anno: 125 ore di retribizione; al compimento del 20° anno: 200 ore di retribuzione. L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione percepita dall'operaio al momento del godimento del premio. Per gli operai in servizio al 1 gennaio 1949, l'anzianità degli stessi maturata a tale data sarà riconosciuta ai fini del computo dell'anzianità stessa per la liquidazione del premio, nella misura del 50%. L'anzianità valida agli effetti del diritto al premio di anzianità non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'Azienda, con riconoscimento di anzianità pregressa.
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