CCNL del 20 novembre 1956

Art. 29

APPRENDISTATO

In vigore dal 24 nov 1960
Le parti provvederanno con separato accordo a disciplinare l'apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Fino a quando non sarà stato concluso l'accordo di cui sopra continueranno ad essere applicate le seguenti norme: Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di tre anni. L'apprendista di età superiore ai 18 anni, Che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova del capolavoro e, in caso di risultato positivo, avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria. L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro, riceverà la paga dell'operaio qualificato con la riduzione del 10% finché non avrà superato con esito positivo la prova prescritta.
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