CCNL del 20 novembre 1956
Art. 25
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 24 nov 1960
a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge;
b) le seguenti festività:
2 giugno (Fondazione della Repubblica);
25 aprile (Anniversario della liberazione);
1 maggio (Festa del lavoro);
4 novembre (Giorno dell'unità nazionale);
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1 gennaio (Capo d'anno);
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
lunedi di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (S. Natale);
26 dicembre (S. Stefano).
d) il giorno del S. Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera.
Le festività di cui alle lettere b) e c) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di legge.
Nelle ricorrenze di cui alle sopra indicate lettere f) e c) agli operai sarà praticato il trattamento economico previsto dalla legge 31 marzo 1954 n. 90.
Lo stesso trattamento verrà praticato anche nella festività dal S. Patrono.
Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nella festività del S. Patrono l'Azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti Assistenziali e Previdenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-cdn-25