CCNL del 20 novembre 1956

Art. 21

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 24 nov 1960
L'assunzione dell'operaio avviene con un periodo di prova non superiore a: 12 giorni per gli operai specializzati e qualificati; 6 giorni per gli altri operai. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella minima stabilita dal presente contratto per la categoria alla quale il lavoratore è stato assegnato. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso e indennità e in tal caso l'operaio lascerà senz'altro l'Azienda e avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Qualora allo scadere del periodo di prova l'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro l'operaio si intenderà confermato in servizio a tutti gli effetti e dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con le stesse mansioni.
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