CCNL del 20 novembre 1956

Art. 19

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 24 nov 1960
Il presente contratto decorre dal 1 novembre 1950 e avrà durata fino al 31 dicembre 1958. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Chiarimento a verbale. Le tabelle dei minimi di salario e di stipendio del presente contratto potranno essere variate, anche in corso di validità del contratto stesso, ove intervengano accordi di carattere generale che modifichino la situazione retributiva per l'industria.
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