CCNL del 20 novembre 1956
Art. 22
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 24 nov 1960
a) La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge con le deroghe ed eccezioni previste dalla stessa e da eventuali accordi interconfederali;
b) L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia. - Il salario per la nona e la decima ora dei lavoratori di cui al punto b) è stabilito nella misura del 40% (quaranta per cento) della normale paga oraria conglobata.
Per gli autisti detto salario è stabilito nella misura del 70% (settanta per cento) della normale paga oraria conglobata.
Storico versioni
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