CCNL del 20 novembre 1956
Art. 20
ASSUNZIONE - DOCUMENTI E VISITA MEDICA
In vigore dal 24 nov 1960
PARTE SECONDA
REGOLAMENTAZIONE PER. GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA
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ASSUNZIONE - DOCUMENTI E VISITA MEDICA
L'assunzione dei lavoratori avverrà in base alle disposizioni vigenti sugli Uffici di collocamento regolarmente costituiti, nonché in base agli accordi che siano stipulati tra le Organizzazioni sindacali competenti.
All'atto dell'assunzione l'Azienda comunicherà al lavoratore, normalmente per iscritto, la località alla quale è destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la categoria alla quale è assegnato e la relativa retribuzione.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti docenti:
a) libretto di lavoro;
b) tessera e libretto delle assunzioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso;
c) carta di identità o documento equipollente.
È facoltà dell'Azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi e dei certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti,-semprechè il lavoratore ne sia in possesso. L'Azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio, e a notificarne i successivi mutamenti nonché a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
L'assunzione è subordinata all'esito favorevole della visita medica.
Ogni Azienda provvederà all'affissione in ogni zona di lavoro in luogo visibile di una copia del presente contratto affinché i lavoratori possano prenderne visione.
Storico versioni
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