CCNL del 20 novembre 1956

Art. 17

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 24 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Per il personale impiegatizio la previdenza e l'indennità di anzianità per licenziamento si considerano costituenti in unico istituto. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, il presente contratto non modifica la condizioni più favorevoli eventualmente praticate dalle singole aziende ai lavoratori in servizio alla data della sua decorrenza.
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