CCNL del 20 novembre 1956
Art. 12
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 24 nov 1960
Al personale operaio, a quello appartenente alle categorie intermedie, agli impiegati le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verrà fornita gratuitamente ogni anno una tuta od altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro.
Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinate in sede aziendale, le modalità e i limiti del concorso della Azienda per la fornitura individuale al lavoratore.
Storico versioni
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