CCNL del 20 novembre 1956
Art. 7
ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 24 nov 1960
Tutte le assenze dovranno essere giustificato.
Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi degli .
Le giustificazioni dovranno essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
In caso di malattia il lavoratore è obbligato salvo giustificati motivi individuali di impedimento, ad avvertire non oltre le 48 ore l'Azienda, la quale avrà diritto di far constatare la malattia dal medico di sua fiducia.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare, a suo giudizio, brevi permessi.
Storico versioni
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