CCNL del 20 novembre 1956
Art. 8
RECUPERI
In vigore dal 24 nov 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra, le aziende e i lavoratori, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta la interruzione.
Storico versioni
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