CCNL del 20 novembre 1956

Art. 13

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 24 nov 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e alle altre norme speciali indicate nell', potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: a) richiamo verbale; b) multa fino all'importo di tre ore di retribuzione; c) ammonizione scritta; d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; e) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo, al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto alla lettera d). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
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