CCNL del 20 novembre 1956
Art. 37
TRASFERTE
In vigore dal 24 nov 1960
Il personale potrà venire inviato in missione temporanea per esigenze di servizio.
Al lavoratore in missione spetterà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti normali - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
In caso di missioni di lunga durata, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto b) potrà essere stabilito un trattamento forfettario da concordarsi direttamente tra i rappresentanti delle parti.
Storico versioni
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