Art. 37 · TRASFERTE
CCNL del 20 novembre 1956

Art. 37

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TRASFERTE

In vigore dal 24 nov 1960
Il personale potrà venire inviato in missione temporanea per esigenze di servizio. Al lavoratore in missione spetterà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti normali - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. In caso di missioni di lunga durata, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto b) potrà essere stabilito un trattamento forfettario da concordarsi direttamente tra i rappresentanti delle parti.
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