CCNL del 20 novembre 1956

Art. 36

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 24 nov 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia, in base al quale il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi. Le norme di cui sopra si considereranno senz'altro integrate e sostituite da quelle degli accordi interconfederali e delle disposizioni legislative che intervenissero in materia. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
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