CCNL del 20 novembre 1956
Art. 40
TRATTAMENTO ECONOMICO NEI CASI DI MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di assenza per malattia o infortunio soggetti all'assistenza dell'I.N.A.M. o dell'I.N.A.I.L., purchè di durata superiore al periodo di carenza, le aziende integreranno il trattamento economico corrisposto dai predetti Istituti sino alla concorrenza delle seguenti aliquote di retribuzione (salario di fatto e indennità di contingenza):
1) 50% della retribuzione come sopra indicata per i primi 3 giorni di assenza;
2) 75% della retribuzione come sopra indicata per i giorni successivi di assenza, nei limiti del periodo sussidiato dagli Istituti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-cdn-40