CCNL del 20 novembre 1956

Art. 40

TRATTAMENTO ECONOMICO NEI CASI DI MALATTIA E INFORTUNIO

In vigore dal 24 nov 1960
In caso di assenza per malattia o infortunio soggetti all'assistenza dell'I.N.A.M. o dell'I.N.A.I.L., purchè di durata superiore al periodo di carenza, le aziende integreranno il trattamento economico corrisposto dai predetti Istituti sino alla concorrenza delle seguenti aliquote di retribuzione (salario di fatto e indennità di contingenza): 1) 50% della retribuzione come sopra indicata per i primi 3 giorni di assenza; 2) 75% della retribuzione come sopra indicata per i giorni successivi di assenza, nei limiti del periodo sussidiato dagli Istituti.
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