CCNL del 20 novembre 1956

Art. 55

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di retribuzione, nè un mutamento sostanziale della sua posizione. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella relativa alla, predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, o per altre cause che comportino per l'Azienda l'obbligo della conservazione del posto, nel quel caso il compenso di cui sopra spetterà dopo quindici giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria, semprechè il periodo di sostituzione non si protragga oltre i quattro mesi. In caso di temporaneo passaggio di mansioni che comportino diminuzione di retribuzione, al lavoratore verrà ancora corrisposta la sua normale retribuzione.
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