CCNL del 20 novembre 1956
Art. 60
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 24 nov 1960
I lavoratori, per' l'anzianità di servizio maturata presso una stessa Azienda o Gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per ogni biennio di anzianità, per un massimo di otto bienni di anzianità.
La aliquota suddetta è calcolata sul minimo contrattuale di retribuzione mensile della categoria cui appartiene il lavoratore. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturata devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di retribuzione in atto alle singole scadenze mensili.
Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli amenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937.
Le aziende che abbiano gia adottato un procedimento più favorevole nel calcolo degli scatti lo conserveranno per i lavoratori che già ne usufruiscono.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio a categoria superiore, o in caso di passaggio alla categoria impiegatizia, l'anzianità del lavoratore, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodi già concessi, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-cdn-60