CCNL del 20 novembre 1956

Art. 61

FERIE

In vigore dal 24 nov 1960
Il lavoratore che ha maturato almeno 12 mesi di anzianità ha diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito non inferiore a: 14 giorni per anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 18 giorni per anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni; 25 giorni per anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 20 anni; 30 giorni per anzianità di servizio oltre i 20 anni. L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla assegnazione alla categoria intermedia sarà considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. I suddetti periodi avranno inizio in giorni non festivi. I giorni festivi previsti dall', che ricorrano nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie e pertanto si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale oppure ai pagamento della relativa indennità per le giornate di ferie non godute. La retribuzione da corrispondere, durante il periodo feriale, sarà quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato servizio nel periodo stesso e sarà costituita da: minimo di retribuzione, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennità di contingenza. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'Azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questo effetto, come mese intero. La assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
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