CCNL del 20 novembre 1956
Art. 65
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In vigore dal 24 nov 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 48 ore salvo i casi di giustificato impedimento. La Azienda avrà facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per i seguenti periodi massimi a seconda della anzianità;
a) 6 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 8 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 5 anni e fino a 15 anni;
c) 10 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio di oltre 15 anni.
Cesseranno per l'Azienda gli obblighi di cui al precedente comma qualora il lavoratore raggiunga in complesso durante un anno solare, il limite massimo previsto alle lettere a) e b) e durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c), anche in caso di diverse malattie.
Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'Azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà al lavoratore stesso il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'.
Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
Per il trattamento di malattia o di infortunio a favore del lavoratore valgono le norme di carattere generale.
Storico versioni
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