CCNL del 20 novembre 1956

Art. 70

INDENNITÀ ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO

In vigore dal 24 nov 1960
In caso di licenziamento non determinato da motivi disciplinari spetta al lavoratore per ogni anno compiuto di anzianità una indennità determinata come segue; a) per ciascuno dei primi 5 anni: 15/30 della retribuzione mensile; b) per ciascuno degli anni successivi fino al quindicesimo compreso: 20/30 della retribuzione mensile; c) per ciascuno degli anni successivi al quindicesimo: 25/30 della retribuzione mensile. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia l'indennità nella misura predetta si computa a decorrere dal passaggio alla categoria intermedia, mentre la indennità di licenziamento afferente alla anzianità di servizio prestato nella qualifica operaia verrà computata sulla base della retribuzione del lavoratore stesso in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le misure previste nell'. Il criterio predetto vale anche per i lavoratori delle categorie speciali attualmente in servizio e che siano stati passati alle categorie intermedie per effetto degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro Sud. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i prezzi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'indennità di contingenza, il rateo della tredicesima mensilità, tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se il lavoratore è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. È in facoltà dell'Azienda di dedurre dalla indennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza compiuti dall'Azienda.
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