CCNL del 20 novembre 1956
Art. 72
ASSUNZIONE - DOCUMENTI - VISITA MEDICA
In vigore dal 24 nov 1960
PARTE QUARTA
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
.
ASSUNZIONE - DOCUMENTI - VISITA MEDICA
L'assunzione avverrà in base alle disposizioni vigenti sugli Uffici di collocamento regolarmente costituiti, nonché in base agli accordi che siano stipulati tra le Organizzazioni sindacali competenti.
L'assunzione dovrà essere comunicata all'impiegato mediante lettera che specifichi:
I) la data di assunzione;
II) la categoria cui viene assegnato ai sensi dell' e, in modo sommario, le mansioni che deve svolgere;
III) il trattamento economico iniziale;
IV) la durata dell'eventuale periodo di prova;
V) la località cui è destinato.
All'atto dell'assunzione, l'impiegato dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro;
c) tessera e libretto per le assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;
d) certificato penale di data non anteriore ai tre mesi e certificato di buona condotta;
e) certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre;
f) eventuali certificati di studio o altri documenti che l'Azienda riterrà necessari in rapporto alle mansioni per le quali è stato assunto l'impiegato.
L'impiegato è tenuto a dichiarare all'Azienda la sua residenza e domicilio, a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
L'impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-cdn-72